Assegno di Inclusione ai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali"
L'Istituto fornisce istruzioni in merito all'accesso all'Assegno di inclusione da parte dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" (INPS – Circolare 20 maggio 2026, n. 58)
Assegno di Inclusione ai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali"
L'Istituto fornisce istruzioni in merito all'accesso all'Assegno di inclusione da parte dei soggetti titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" (INPS – Circolare 20 maggio 2026, n. 58)
Al ricorrere di determinate condizioni, il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, può rilasciare un permesso di soggiorno in favore del lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per consentire allo stesso e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza, all'abuso o allo sfruttamento (art. 18-ter, DLgs 25 luglio 1998, n. 286, di seguito TUI).
Del rilascio di tale permesso di soggiorno, che reca la dicitura "casi speciali", è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ai soggetti ai quali sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per "casi speciali", e ai loro parenti e affini entro il secondo grado, è riconosciuta la possibilità di essere ammessi a misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo, sulla base di programmi individuali di assistenza, di durata non superiore al medesimo permesso di soggiorno.
I titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" destinatari delle misure di assistenza possono beneficiare dell'Assegno di inclusione (ADI) senza l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023; tale agevolazione non si estende, tuttavia, ai parenti e affini entro il secondo grado.
Tra i destinatari dell'ADI rientrano i titolari di permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 22, commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies del TUI, ove ancora in corso di validità, nonché ai loro eventuali rinnovi.
Le misure di assistenza non si applicano in favore dei titolari del permesso di soggiorno per "casi speciali", qualora agli stessi siano invece applicabili le misure per il reinserimento sociale e lavorativo e di sostegno economico previste dalle disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Conseguentemente, tali soggetti non possono accedere alla misura dell'ADI.
La normativa di favore di accesso all'ADI prevista per i titolari di permesso di soggiorno di cui all'articolo 18-ter del TUI si applica anche ai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" di cui agli articoli 18 (Soggiorno per motivi di protezione sociale) e 18-bis (Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica) del TUI.
Si tratta, in tali casi, di soggetti stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:
- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del c.p. o per uno dei delitti per cui è previsto l'arresto in flagranza (art. 380 del c.p.p.), commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.
Si specifica che non possono beneficiare dell'ADI i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", tra cui in particolare modo i soggetti vittime di tratta o vittime di violenza domestica, qualora siano ospitati in strutture a totale carico pubblico.
Per l'accesso all'ADI e per il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali", non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 48/2023.
Sono invece applicabili i limiti riferiti al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 48/2023.
Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
- non ha diritto all'ADI il nucleo familiare in cui un componete risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico;
- per il beneficiario dell'ADI, è richiesta la mancata sottoposizione a misure cautelari personali o a misure di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del c.p.p., intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
- per i beneficiari dell'ADI, la continuità della presenza sul territorio italiano si intende interrotta nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi o nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Le misure di assistenza e, quindi, anche l'ADI, non possono essere disposte per i titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali":
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all'articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
Ai titolari di permesso di soggiorno per "casi speciali" beneficiari dell'ADI, appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29e anni, che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione del beneficio è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione obbligatoria degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.
Il permesso di soggiorno per "casi speciali" rilasciato a stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ha una durata di un anno, rinnovabile per un anno, o per il maggior periodo occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia.
Il lavoratore in favore del quale sia rilasciato il permesso di soggiorno per "casi speciali" può essere ammesso alle misure di assistenza per una durata non superiore a quella del medesimo permesso di soggiorno.
Alla scadenza del permesso di soggiorno per "casi speciali", lo stesso può essere rinnovato o convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo (anche al di fuori delle quote) o permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi.
I permessi di soggiorno per "casi speciali" rilasciati ai soggetti stranieri per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del TUI, hanno anch'essi durata di un anno e possono essere rinnovati per un anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia. Inoltre, qualora alla scadenza del permesso di soggiorno l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.
I permessi di soggiorno per "casi speciali" rilasciati a soggetti stranieri vittime di violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del TUI, hanno una durata di un anno e, alla scadenza, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno, o in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un corso regolare di studi.
Alla luce di quanto sopra, la durata dell'ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per "casi speciali", tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l'erogazione dell'ADI stesso e del momento in cui viene presentata la domanda dell'ADI rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
Nei casi di richieste di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno "per casi speciali", le stesse sono da considerarsi valide ai fini della percezione dell'ADI fino a che non sia intervenuto il rilascio, il rinnovo o l'eventuale comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dello stesso.
Si evidenzia che nei casi di conversione dei citati permessi di soggiorno per "casi speciali" in altre tipologie di permesso di soggiorno, la domanda dell'ADI presentata sulla base del permesso di soggiorno per "casi speciali" è posta nello stato "decaduta". In tali casi il beneficiario può presentare una nuova domanda per la quale trova applicazione il regime ordinario.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande possono essere presentate direttamente dagli interessati accedendo al sito istituzionale (www.inps.it) tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell'apposita sezione dedicata all'ADI, o per il tramite degli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, o dei Centri di assistenza fiscale (CAF).
Non sono ritenute ammissibili le domande presentate per mezzo di soggetti diversi dagli intermediari sopra indicati.
La domanda acquisita viene istruita e, in particolare, il permesso di soggiorno viene verificato centralmente nell'archivio "PE.SO".
Nelle ipotesi in cui i suddetti permessi di soggiorno non siano riscontrati nell'archivio "PE.SO" o risultino scaduti, il controllo viene demandato alle Strutture territoriali dell'Istituto.
di Ciro Banco
Fonte Normativa



